Gli artt. 33 e 36 della legge 138/2011 hanno determinato un nuovo aumento del contributo unificato a partire dal 1° gennaio 2012. In particolare, si è previsto, per i giudizi di impugnazione dal 1° gennaio 2012, che gli importi da applicare in base al valore della controversia debbano essere aumentati della metà. Gli aumenti si applicano anche alle controversie pendenti nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente al 1° gennaio 2012.
Per i procedimenti innanzi alla Corte di cassazione gli importi da applicare in base al valore della controversia sono, invece, raddoppiati.
Inoltre, se la parte attrice modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, che comportano l’aumento del valore della causa, deve farne espressa dichiarazione e procedere al contestuale pagamento del contributo unificato ad integrazione di quanto già versato.
Quando invece sono le altre parti del giudizio che modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, devono farne espressa dichiarazione e procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta.