Tribunale di Reggio Emilia 25 marzo 2013, n. 73 (Giudice Fanticini)
Si deve preliminarmente rilevare che è precipuo compito del Giudice dell’Esecuzione verificare che l’atto di pignoramento, il quale costituisce l’incipit del processo esecutivo, non sia affetto da vizi tali da renderlo nullo o del tutto inidoneo al suo scopo (appunto, quello di dare inizio alla procedura).
In particolare – se alcuni elementi di invalidità possono essere sanati dal meccanismo previsto dall’art. 617 c.p.c. (il decorso del termine di 20 giorni comporta un’automatica sanatoria degli atti esecutivi) e, secondo principi generali, gli stessi non possono costituire oggetto di rilievo officioso – esistono altri vizi che, invece, possono essere rilevati anche ex officio o perché ciò è previsto dalla legge, o perché principi di massima tutela del debitore lo impongono, o perché si tratta di irregolarità particolarmente gravi, oppure perché queste ultime sono tali da rendere l’atto del tutto inidoneo allo scopo per cui è prescritto, o, ancora, perché difetta una condizione dell’azione esecutiva[6]. […]