Il fondo patrimoniale, determina un vincolo di utilizzabilità dei beni in esso conferiti a pieno vantaggio delle esigenze future della famiglia.
Come disciplinato dall’art. 167 c.c., difatti, il legislatore conferisce la possibilità ai coniugi, singolarmente o in coppia, o ad un terzo, di destinare determinati beni immobili, mobili registrati o titoli di credito al fine di far fronte ai bisogni della famiglia. Tale vincolo limita da un lato la capacità decisionale dei coniugi, ad esempio in tema di alienazioni, art. 169 c.c., dall’altro limita l’aggredibilità dei beni da parte dei creditori, per debiti che il creditore conosceva essere estranei ai bisogni della famiglia, art. 170 c.c..
La costituzione di fondo patrimoniale, è innegabile quindi, in astratto rappresenta un pregiudizio a carico delle pretese creditorie, le quali avranno maggiori difficoltà ad essere soddisfatte.
A tutela delle proprie pretese, il creditore, qualora via siano i presupposti, può procedere all’azione revocatoria di fondo patrimoniale ai sensi dell’art. 2901 c.c..
I presupposti per azionare tale tutela, sono: – l’esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore disponente; – l’effettività del danno, intesa come lesione della garanzia patrimoniale a seguito dell’atto dispositivo del debitore; – consilium fraudis e scientia damni, consistenti nella consapevolezza, da parte del debitore, che la costituzione del fondo patrimoniale venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori.
In favore delle ragioni creditorie, si è espresso il Tribunale di Caltanissetta con Sentenza n. 41/2014 del 27/01/2014.
Il Giudice adito ha dovuto dirimere la controversia sorta tra il creditore (parte attrice) ed il debitore (parte convenuta) relativa alla chiesta revoca della costituzione di fondo patrimoniale, affrontando in primo luogo, una questione preliminare sollevata dal creditore il quale eccepiva che l’atto costitutivo di fondo patrimoniale fosse affetto da simulazione assoluta ai sensi dell’art. 1414 c.c. e seg..
La simulazione, viene definita come quell’attività mediante la quale le parti definiscono un contratto o in genere un negozio giuridico, con l’accordo che il medesimo non produca effetto tra le stesse. E’ per eccellenza il fenomeno dell’apparenza negoziale creato dalle parti al fine di mostrare una realtà non corrispondente, in tutto o in parte, all’effettivo assetto d’interessi; la volontà delle parti è quindi difforme da quanto espresso nell’accordo simulatorio. La simulazione può distinguersi tra assoluta e relativa a seconda che le parti che stipulano il negozio, siano consenzienti nel non volere che si produca alcun effetto negoziale ossia vogliano il prodursi di altro negozio diverso da quello apparente, detto negozio dissimulato.
Il Tribunale di Caltanissetta, nella sentenza sopra richiamata, ha però dichiarato infondata tale domanda. Il Giudice, nel suo ragionamento giuridico, non ha riconosciuto nell’atto di costituzione di fondo patrimoniale, un intento simulatorio da parte dei convenuti, il cui unico scopo era quello di creare un vincolo di destinazione che rendesse impignorabili i beni oggetto del fondo, quindi, nessun effetto difforme da quello tipicamente perseguito dal fondo patrimoniale. Tornando alla controversia relativa alla revoca dell’atto costitutivo di fondo patrimoniale, il Giudice ai sensi dell’art. 2901 c.c. ha dichiarato inefficace nei confronti del creditore/attore il suddetto atto costitutivo.
Il percorso logico/giuridico che ha portato il Tribunale a tale decisione, prende spunto dall’analisi dei c.d. mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, artt. 2900 c.c. e ss.. Se da un lato, difatti, il fondamento dell’atto costitutivo di fondo patrimoniale può ritrovarsi in un dovere solidaristico familiare, dall’altro, è necessario evitare che detto dovere, possa rappresentare un mezzo fraudolento del debitore allo scopo di eludere i diritti del creditore.
Ciò posto, il Giudice adito, ha accertato l’anteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo, in caso contrario, sarebbe stato in capo all’attore l’onere di provare la c.d. dolosa preordinazione da parte del debitore volta a ledere gli interessi dei creditori.
Accertato ciò, il Giudice si è soffermato relativamente al conferimento di beni nel fondo patrimoniale da parte di un soggetto terzo, nel caso specifico il coniuge del debitore, vale a dire se l’atto di costituzione potesse considerarsi a titolo gratuito od oneroso e se il terzo fosse a conoscenza del pregiudizio arrecato al debitore, ai sensi del comma n. 3 dell’art. 2901 c.c..
Unanime giurisprudenza, richiamata nella sentenza in esame, ravvisa nella costituzione di fondo patrimoniale un atto a titolo oneroso, pur senza qualsiasi forma di corrispettivo (Cass. 15310/07; Cass. 2475/08; Cass. 5943/2010; 2273/08), con la conseguenza che sotto il profilo dell’elemento soggettivo ai fini della revocabilità dell’atto in questione, è sufficiente la semplice consapevolezza di arrecare un pregiudizio alle ragioni del creditore. Nel caso in questione, tale consapevolezza deve ritenersi sussistente visti i numerosi inviti, pervenuti al debitore a saldare il proprio debito, con l’avvertimento che in caso contrario, si sarebbe proceduto ad azione esecutiva. Era chiara l’intenzione del debitore, non avendo adempiuto, di tutelare il proprio patrimonio vincolando la totalità dei propri beni immobili evitando la calmierata esecuzione, come dedotto da parte attrice e non contestato dai convenuti.
Per tali motivi, il Tribunale di Caltanissetta in composizione monocratica ha accolto la domanda ex art. 2901 c.c. spiegata da parte attrice, a riguardo della quale l’atto costitutivo di fondo patrimoniale è stato revocato, pur rimanendo perfettamente valido ed efficace erga omnes.
Tribunale di Caltanissetta, Sentenza n. 41/2014 del 27/01/2014, Giudice monocratico dott. Gaetano Sole.
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Avv. Angelo Danilo Costa