La Camera di consiglio in Corte costituzionale fissata per il 12 febbraio 2014 (con relatore il Giudice Napolitano) è slittata a data da destinarsi. La Corte ha deciso di attendere le risposte ai quesiti pregiudiziali proposti alla Corte di giustizia dell’Unione europea dal TAR Lazio che hanno dato luogo all’incardinamento, presso la Corte di giustizia dell’Unione europea, della cause C-184/13, C-185/13, C186/13, C-187/13.
Queste le questioni pregiudiziali proposte dal TAR Lazio alla Corte di giustizia:
” – Se la tutela della libertà di concorrenza, della libera circolazione delle imprese, della libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi (di cui agli artt. 4 (3) TUE, 101 TFUE, 49, 56 e 96 TFUE) sia compatibile, ed in che misura, con disposizioni nazionali degli Stati membri dell’Unione prescrittive di costi minimi di esercizio nel settore dell’autotrasporto, implicanti fissazione eteronoma di un elemento costitutivo del corrispettivo del servizio e, quindi, del prezzo contrattuale;
– se, ed a quali condizioni, limitazioni dei principi citati siano giustificabili in relazione ad esigenze di salvaguardia dell’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale e se, in detta prospettiva funzionale, possa trovare collocazione la fissazione di costi minimi di esercizio secondo quanto previsto dalla disciplina di cui all’art. 83 bis del d.l. n. 112/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
– se la determinazione dei costi minimi di esercizio, nell’ottica menzionata, possa poi essere rimessa ad accordi volontari delle categorie di operatori interessate e, in subordine, ad organismi la cui composizione è caratterizzata da una forte presenza di soggetti rappresentativi degli operatori economici privati di settore, in assenza di criteri predeterminati a livello legislativo.”
La Camera di consiglio in Corte costituzionale fissata per il 12 febbraio 2014 (con relatore il Giudice Napolitano) è slittata a data da destinarsi. La Corte ha deciso di attendere le risposte ai quesiti pregiudiziali proposti alla Corte di giustizia dell’Unione europea dal TAR Lazio che hanno dato luogo all’incardinamento, presso la Corte di giusizia dell’Unione europea, della cause C-184/13, C-185/13, C186/13, C-187/13.
Queste le questioni pregiudiziali proposte dal TAR Lazio alla Corte di giustizia:
” – Se la tutela della libertà di concorrenza, della libera circolazione delle imprese, della libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi (di cui agli artt. 4 (3) TUE, 101 TFUE, 49, 56 e 96 TFUE) sia compatibile, ed in che misura, con disposizioni nazionali degli Stati membri dell’Unione prescrittive di costi minimi di esercizio nel settore dell’autotrasporto, implicanti fissazione eteronoma di un elemento costitutivo del corrispettivo del servizio e, quindi, del prezzo contrattuale;
– se, ed a quali condizioni, limitazioni dei principi citati siano giustificabili in relazione ad esigenze di salvaguardia dell’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale e se, in detta prospettiva funzionale, possa trovare collocazione la fissazione di costi minimi di esercizio secondo quanto previsto dalla disciplina di cui all’art. 83 bis del d.l. n. 112/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
– se la determinazione dei costi minimi di esercizio, nell’ottica menzionata, possa poi essere rimessa ad accordi volontari delle categorie di operatori interessate e, in subordine, ad organismi la cui composizione è caratterizzata da una forte presenza di soggetti rappresentativi degli operatori economici privati di settore, in assenza di criteri predeterminati a livello legislativo.”
Il 7 Aprile 2014 si è tenuta la prima udienza, presso la Corte di Giustizia Europea, avente per oggetto la legittimità rispetto all’Ordinamento Comunitario della normativa introdotta dal D.L. 112/2008 della Repubblica Italiana sui costi minimi di sicurezza dell’autotrasporto.
la Corte di Giustizia deciderà anche in forza del parere espresso dallla Commissione europea. già nello scorso agosto.
La Commissione consiglia alla Corte di Giustizia una possibile doppia risposta ai quesiti avanzati dal TAR del Lazio. La prima risposta è che un ente come l’Osservatorio può stabilire la quantificazione dei costi minimi, ma è necessario che esistano a livello normativo dei criteri dettagliati, che diano certezza che vettori e committenti (vale a dire chi siede all’interno dell’Osservatorio) mirino a perseguire interessi pubblici e non propri. La seconda risposta, alternativa alla prima, constata che effettivamente la normativa comunitaria in linea di principio sarebbe incompatibile con la fissazione di una tariffa minima per il corrispettivo delle attività di autotrasporto di merci per conto di terzi. Ma questo principio contempla una possibile eccezione laddove si constati che la fissazione dei costi sia proporzionata rispetto al perseguimento di ragioni di interesse generale come può essere la sicurezza stradale e la qualità dei servizi.
In pratica la Commissione sembra dire che i costi minimi sulla carta potrebbero essere contrari alla concorrenza, ma che in realtà possono costituire un’eccezione laddove sono giustificati da una superiore esigenza pubblica, qual è appunto quella di garantire la sicurezza sulla strada e la legalità nel trasporto. Nel frattempo gli operatori del settore restano in attesa.