Continua l’impegno di SLC Avvocati nel settore dei trasporti con l’intervista al Corriere della Sera degli Avvocati Alessandro Foti e Riccardo Zerbo:
L’art. 6 ter D.lgs. 286/05 prevede che il “sub- vettore non può a sua volta affidare ad un altro vettore lo svolgimento della prestazione di trasporto”. Violata la disposizione, il contratto tra primo e secondo sub-vettore è nullo.
“La norma mira a mantenere sul mercato aziende strutturate, capaci di far fronte con propri mezzi all’intera filiera del trasporto, garantendo ai committenti sicurezza e rispetto dei tempi di consegna”.
Lo dicono gli Avvocati Alessandro Foti e Riccardo Zerbo, specializzati nel settore autotrasporto, che hanno assistito le più importanti aziende nazionali ed europee nella riorganizzazione contrattuale.
Fonte: Corriere della Sera