Autore: SLC Avvocati

Tasso usurario: sul cumulo di interessi e competenze nel mutuo

La problematica del possibile cumulo delle varie tipologie di interessi e competenze ai fini della rilevabilità del tasso usurario è un argomento che da qualche mese infiamma le contrapposte fazioni dei filobancari, da una parte, e dei formalisti dall’altra.

Le tinte della vicenda sono le solite: nel momento in cui la giurisprudenza di legittimità applica la legge (cfr. Cass. Civ. n. 350/2013) e si intravede un’apertura favorevole ai clienti delle banche, immediatamente le note associazioni di categoria del credito, la dottrina juke-box, Bankitalia (cfr. Cass. Pen., Sez. V, Sent. n. 2683 del 19 dicembre 2011 – Pres. Esposito – Est. Chindemi) ed altri interessi si mobilitano per salvare il gran malato: il sistema bancario italiano.

Ebbene, dopo la ventennale querelle sull’anatocismo, questa volta l’opera è quella di cercare di continuare a disapplicare la scomoda legge sull’usura, come ridisegnata dal legislatore del 1996.

E’ bene richiamare la chiarissima normativa che si cerca di eludere.
In particolare, per l’art. 644, comma 1, c.p.:
“Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari [c.c. 1448, 1815], è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000”.
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Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari. Seconda consultazione

Il documento di consultazione pubblicato contiene lo schema della “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari che danno attuazione al Titolo V del Testo Unico Bancario, come modificato dal D.Lgs. del 13 agosto 2010, n. 141.
La consultazione segue quella già svolta nel corso del 2012 ed è incentrata sulle novità introdotte rispetto al precedente schema di disposizioni. Osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate entro il 12 settembre 2014.
La pubblicazione contiene anche il resoconto della prima consultazione all’interno della quale sono state tenute in debita considerazioni anche le osservazioni a suo tempo tempestivamente sollevate sia dallo Studio Castro (apri documento Slc) che per conto di un intermediario finanziario.

Costi minimi autotrasporto: ancora in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia Europea e della Corte Costituzionale

La Camera di consiglio in Corte costituzionale fissata per il 12 febbraio 2014 (con relatore il Giudice Napolitano) è slittata a data da destinarsi. La Corte ha deciso di attendere le risposte ai quesiti pregiudiziali proposti alla Corte di giustizia dell’Unione europea dal TAR Lazio che hanno dato luogo all’incardinamento, presso la Corte di giustizia dell’Unione europea, della cause C-184/13, C-185/13, C186/13, C-187/13.
Queste le questioni pregiudiziali proposte dal TAR Lazio alla Corte di giustizia:
” – Se la tutela della libertà di concorrenza, della libera circolazione delle imprese, della libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi (di cui agli artt. 4 (3) TUE, 101 TFUE, 49, 56 e 96 TFUE) sia compatibile, ed in che misura, con disposizioni nazionali degli Stati membri dell’Unione prescrittive di costi minimi di esercizio nel settore dell’autotrasporto, implicanti fissazione eteronoma di un elemento costitutivo del corrispettivo del servizio e, quindi, del prezzo contrattuale;
– se, ed a quali condizioni, limitazioni dei principi citati siano giustificabili in relazione ad esigenze di salvaguardia dell’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale e se, in detta prospettiva funzionale, possa trovare collocazione la fissazione di costi minimi di esercizio secondo quanto previsto dalla disciplina di cui all’art. 83 bis del d.l. n. 112/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
– se la determinazione dei costi minimi di esercizio, nell’ottica menzionata, possa poi essere rimessa ad accordi volontari delle categorie di operatori interessate e, in subordine, ad organismi la cui composizione è caratterizzata da una forte presenza di soggetti rappresentativi degli operatori economici privati di settore, in assenza di criteri predeterminati a livello legislativo.”

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Anatocismo bancario: le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2014

La legge di stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre 2013 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2014, con il comma 629 interviene a modificare sensibilmente la disciplina dell’anatocismo bancario, introdotto dall’art. 25, co. 2, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, a parziale deroga di quanto previsto dall’art. 1283 del codice civile.
Dal 1° gennaio 2014 il vecchio testo dell’art. 120, comma 2, del TUb:

“2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”.

viene sostituito con il seguente:

“All’articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati (contabilizzati) non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale»”.

Simulazione, fondo patrimoniale ed azione revocatoria

Il fondo patrimoniale, determina un vincolo di utilizzabilità dei beni in esso conferiti a pieno vantaggio delle esigenze future della famiglia.
Come disciplinato dall’art. 167 c.c., difatti, il legislatore conferisce la possibilità ai coniugi, singolarmente o in coppia, o ad un terzo, di destinare determinati beni immobili, mobili registrati o titoli di credito al fine di far fronte ai bisogni della famiglia. Tale vincolo limita da un lato la capacità decisionale dei coniugi, ad esempio in tema di alienazioni, art. 169 c.c., dall’altro limita l’aggredibilità dei beni da parte dei creditori, per debiti che il creditore conosceva essere estranei ai bisogni della famiglia, art. 170 c.c..
La costituzione di fondo patrimoniale, è innegabile quindi, in astratto rappresenta un pregiudizio a carico delle pretese creditorie, le quali avranno maggiori difficoltà ad essere soddisfatte.
A tutela delle proprie pretese, il creditore, qualora via siano i presupposti, può procedere all’azione revocatoria di fondo patrimoniale ai sensi dell’art. 2901 c.c..
I presupposti per azionare tale tutela, sono: – l’esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore disponente; – l’effettività del danno, intesa come lesione della garanzia patrimoniale a seguito dell’atto dispositivo del debitore; – consilium fraudis e scientia damni, consistenti nella consapevolezza, da parte del debitore, che la costituzione del fondo patrimoniale venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori.
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L’art. 2853 c.c – ulteriore ipotesi di applicazione

L’art. 2853 c.c. trova applicazione anche nell’ipotesi in cui le iscrizioni ipotecarie, contro lo stesso debitore e sui medesimi beni, siano chieste contemporaneamente dalla stessa persona, che agisce per conto di piu’ creditori

Tribunale di Paternò sentenza del 5.12.2013

Com’è noto ai sensi dell’art. 2852 “l’ipoteca prende grado dal momento della sua iscrizione ”, che stabilisce l’ordine di preferenza tra più creditori ipotecari, infatti, come è stato, autorevolmente sostenuto, costituisce in sostanza: “ una modalità della prelazione, e cioè il modo con cui questa si atteggia rispetto agli altri crediti ipotecari ”(Rubino).
Può accadere, tuttavia, che più persone presentino contemporaneamente la nota “ per ottenere iscrizione contro la stessa persona o sugli stessi immobili ”. Tale conflitto viene risolto dall’art. 2853 c.c., nel senso che le “ iscrizioni sono eseguite sotto lo stesso numero, e di ciò si fa menzione nella ricevuta spedita dal Conservatore a ciascuno dei richiedenti ”.
Cosa fare invece nel caso in cui a presentare contemporaneamente la nota per ottenere l’iscrizione ipotecaria contro la stessa persona e sugli stessi beni non siano più persone ma una sola persona che agisca per conto di più creditori? In tal caso trova o non trova applicazione l’art. 2853 c.c. ? Il Conservatore dovrà attribuire alle formalità ipotecarie presentate contemporaneamente numeri di ordine diverso o stesso numero d’ordine e dunque pari grado? A tali quesiti il Tribunale di Paternò ha dato risposta: con sentenza del 5/12/2013 il giudice ha statuito che “ il disposto di cui all’art. 2853 c.c. trova applicazione anche nell’ipotesi in cui le iscrizioni (contro il medesimo debitore e sugli stessi immobili) siano chieste contemporaneamente (non da più persone) ma dalla stessa persona, che agisca, per contro di più creditori differenti ”. Nulla osta, infatti, all’interpretazione estensiva o analogica dell’art. 2853 c.c. non costituendo lo stesso “ius singolare” così come ha già avuto modo di constatare e argomentare il Tribunale di Bologna con sentenza del 5/5/2005.
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Scatta l’Obbligo di Deposito Telematico degli Atti Giudiziari. In vigore a partire da giugno 2014

Con la sopravvenienza del 30 giugno 2014, in tutti i procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, di competenza del Tribunale, il deposito di atti processuali e documenti dei difensori delle parti gia’ costituite sara’ effettuato esclusivamente in modo telematico.
Analogamente si procedera’ per il deposito degli atti e dei documenti provenienti dai soggetti nominati o delegati dall’Autorità giudiziaria.
La c.d. Legge di stabilità 2013, modificando il D.L. nr.179 del 18.10.12 (Decreto crescita 2.0) ha impresso,quindi, una forte accelerazione al processo di dematerializzazione ed all’introduzione della telematica nel processo civile prescrivendo il ricorso a tale mezzo per tutti gli atti dei difensori , del ctu, ausiliari, e simili.
Come si nota, la modalita’ telematica viene prescritta – altresi’ – per la produzione documentale degli atti di parte inerente al decreto monitorio telematico. Con l’introduzione dell’art.16 bis, 4 comma,infatti, viene sancita letteralmente, limitatamente ai procedimenti monitori, l’obbligo di deposito “telematico degli atti di parte, documenti e provvedimenti.
La novita’ , si ribadisce, non riguarda la fase di eventuale opposizione al decreto per la quale, tranne quanto prescritto per gli atti dei difensori, continuera’ ad applicarsi la normale procedura con deposito degli atti in cartaceo.
In caso di malfunzionamenti del sistema informatico e,quindi, di oggettive circostanze emergenziali, e’ prevista la possibilità di derogare alla procedura telematica previa autorizzazione del Presidente del Tribunale che consentira’ il deposito cartaceo.

Art. 16 – Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali –
1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.
2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione.
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Il Tribunale di Catania si pronuncia sulla successione del debitore in corso di pignoramento e costituzione volontaria con accettazione tacita

Con l’ordinanza in esame, il Tribunale di Catania si è pronunciato in merito alla successione del debitore in corso di pignoramento e costituzione volontaria dell’erede con accettazione tacita. Pronunciandosi sul suddetto caso, il Tribunale entra nel merito del dibattito relativo al valore giuridico da attribuire alla costituzione in prosecuzione dell’erede nel procedimento di esecuzione senza che sia mai stata esplicitamente accettata o rinunciata l’eredità. L’organo giudicante, oltre a porre l’accento sull’art. 485 C.C. con cui “Il chiamato all’eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi. Trascorso tale termine senza che l’inventario sia stato compiuto, il chiamato all’eredità è considerato erede puro e semplice. Compiuto l’inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell’articolo 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell’inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all’eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice”, pone l’accento sulla Sentenza resa dalla Suprema Corte del 02.09.2003 n. 12780 che statuisce ” In caso di decesso della parte costituita in giudizio, la costituzione volontaria, per la prosecuzione dello stesso, da parte della vedova, in assenza di spendita della qualità di eredità, può costituire, in relazione all’oggetto del giudizio e alle altre circostanze processuali, accettazione tacita dell’eredità ai sensi degli artt. 474 e 476 c.c.” CFR anche C. Appello di Napoli del 31.03.2009 e C. Appello di Messina del 07.07.2008. Viene a consolidarsi ulteriormente quindi, un orientamento già predominante in altre Corti d’Appello le cui sorti si definiscono inoltre sotto il profilo pubblicitario come la trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità presso le Conservatorie dei RR.II. competenti. (Proc. Esec. n. :324/89 + 641/91+ 853/2010 Tribunale di Catania Ordinanza del 06 Agosto 2013 Dott.ssa Montineri)

Avv. Luca Saglimbene

Decreto del fare accorcia i tempi delle procedure di opposizione a decreto ingiuntivo

Il decreto legge del Governo inserisce nell’articolo 645 del Codice di procedura civile la regola che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’anticipazione deve essere disposta fissando udienza per la comparizione delle parti non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire. Questa garanzia di accelerazione serve anche a consentire al giudice di decidere presto sull’esecuzione provvisoria del decreto. Il decreto legge infatti riforma l’articolo 648 del Codice di procedura civile e stabilisce che il giudice deve valutare già alla prima udienza se l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione oppure se vi siano somme non contestate e l’opposizione non sia proposta per vizi procedurali; in queste ipotesi il giudice può concedere l’esecuzione provvisoria e così consentire subito al creditore, anche in pendenza del giudizio di opposizione, di procedere ove necessario a esecuzione forzata. Queste norme si applicano per i decreti ingiuntivi notificati dopo l’entrata in vigore del decreto “del fare”, sabato 22 giugno 2013.

Deposito telematico obbligatorio per gli atti processuali

A DECORRERE DAL 30 GIUGNO 2014 SCATTA L’OBBLIGATORIETÀ DEL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI PROCESSUALI legge 24 dicembre 2012 n. 228 art. 16-bis

«Art. 16-bis. – (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali). –

1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma. a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.
2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione.
3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario.Continua a leggere..