Autore: SLC Avvocati

Inefficacia del pignoramento eseguito sul trust in persona del trustee

Tribunale di Reggio Emilia 25 marzo 2013, n. 73 (Giudice Fanticini)

Si deve preliminarmente rilevare che è precipuo compito del Giudice dell’Esecuzione verificare che l’atto di pignoramento, il quale costituisce l’incipit del processo esecutivo, non sia affetto da vizi tali da renderlo nullo o del tutto inidoneo al suo scopo (appunto, quello di dare inizio alla procedura).
In particolare – se alcuni elementi di invalidità possono essere sanati dal meccanismo previsto dall’art. 617 c.p.c. (il decorso del termine di 20 giorni comporta un’automatica sanatoria degli atti esecutivi) e, secondo principi generali, gli stessi non possono costituire oggetto di rilievo officioso – esistono altri vizi che, invece, possono essere rilevati anche ex officio o perché ciò è previsto dalla legge, o perché principi di massima tutela del debitore lo impongono, o perché si tratta di irregolarità particolarmente gravi, oppure perché queste ultime sono tali da rendere l’atto del tutto inidoneo allo scopo per cui è prescritto, o, ancora, perché difetta una condizione dell’azione esecutiva[6]. […]

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Effetto ablatorio della confisca dei beni alla mafia su ipoteche ed esecuzioni. Cassazione sez. unite 64352/2013

La confisca penale sui beni della mafia, estingue le ipoteche sull’immobile entrato a far parte del patrimonio dello Stato, e i diritti del terzo creditore cedono il passo all’interesse pubblico. Le Sezioni unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 10532, risolvono il contrasto che ha diviso la giurisprudenza e danno partita al vinta al ministero delle Finanze. Il principio affermato dalla Cassazione, è il risultato di un’attenta lettura della legge di Stabilità del 2013, interpretata «in un’ottica di saldatura» con il codice delle misure di repressione (D. Lgs. 159/2011). La legge di Stabilità, spiegano i giudici, ha innovato il controverso tema del rapporto tra procedimento esecutivo e misure di prevenzione patrimoniale, disegnato dall’articolo 2-ter della legge 575/1965, chiarendo che le azioni esecutive si “fermano” solo davanti al bene confiscato, mentre il semaforo rosso non vale per le procedure mobiliari e immobiliari pendenti durante la fase del sequestro e fino alla confisca definitiva. Continua a leggere..

La rilevanza giuridica della PEC

Cassazione civile , sez. VI, ordinanza 18.03.2013 n° 6752

L’ordinanza Corte di Cassazione 18 marzo 2013, n. 6752 definisce in maniera chiara la rilevanza giuridica della PEC nell’ambito del processo civile riconoscendogli ormai la piena operatività e piena equiparazione della sua efficacia con quella dei metodi di comunicazione tradizionali.

Nel caso di specie, la Suprema Corte rinvia a nuovo ruolo il processo poiché avendo la ricorrente indicato, come previsto dalla legge, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, il relativo decreto di fissazione dell’udienza con la relazione del giudice relatore doveva essere notificato, ai sensi dell’art. 366 comma secondo c.p.c., a mezzo PEC così come previsto dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, che ha modificato la legge n. 53/1994 introducendo espressamente la PEC quale strumento utile per le notifiche degli avvocati autorizzati. In caso di impossibilità la notifica doveva comunque essere effettuata a mezzo fax, come previsto dall’art. 136, comma 3, c.p.c.
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Ultimissima sentenza in materia di interessi di mora ai sensi dell’art. 2855

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Ipoteca – Iscrizione e rinnovazione – Iscrizione ipotecaria di un credito per capitale – Collocazione nello stesso grado anche del credito per interessi – Estensione del privilegio ipotecario alle condizioni di cui all’art. 2855, commi 2 e 3, c.c. – Limitazione agli interessi corrispettivi – Esclusione degli interessi moratori – Fondamento

Autorità: Cassazione civile sez. III
Data: 24 ottobre 2011
Numero: n. 21998
Parti: Banca di Credito cooperativo di Carugate C. Banca pop. Verona
Fonti: Giust. civ. Mass. 2011, 10, 1502

CLASSIFICAZIONE
IPOTECA – Iscrizione e rinnovazione
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Giustizia civile mobile: un’app per la consultazione dei registri

Il Ministero ha recentemente reso disponibile, in via sperimentale, un’applicazione gratuita denominata Giustizia Civile–Beta, che consente a tutti i cittadini di consultare i Registri di Cancelleria del settore civile dei Tribunali, delle Corti di Appello e dei Giudici di Pace, da smartphone e da tablet.

Tale consultazione pubblica, che non richiede l’autenticazione, riguarda i Registri della cognizione, compreso il lavoro e la volontaria giurisdizione, le procedure esecutive, individuali e concorsuali, i procedimenti davanti il Giudice di Pace.

La nuova App, in analogia a quanto era già disponibile attraverso l’Area Pubblica del Portale Servizi Telematici, mette a disposizione informazioni relative allo stato dei procedimenti civili presso i suddetti uffici giudiziari, in forma anonima, ovvero alcuna indicazione di dati personali; in particolare: sono oscurati i dati anagrafici delle parti processuali e dei loro procuratori e i dettagli del fascicolo processuale, dai quali sia possibile risalire ad informazioni di carattere personale e riservato, anche attraverso l’interrogazione di altre banche dati.

La App propone un insieme di parametri di ricerca in funzione del tipo di registro selezionato ed è disponibile gratuitamente per essere scaricata ed installata su tablet e smartphone.

Per installare l’App basta ricercarla con il nome “Giustizia Civile” sui market android e ios.

Pignoramenti presso terzi: le novità introdotte dalla Legge di stabilità 2013

L’art. 1, comma 20, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012 (cd. Legge di stabilità 2013), ha introdotto delle importanti novità, in materia di pignoramenti presso terzi, attraverso la modifica degli articoli 548 e 549 del codice di procedura civile.
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Contributo unificato raddoppia per le impugnazioni bocciate

Scarica la tabella sul contributo unificato (download)

Scatta da oggi il raddoppio del contributo unificato sulle impugnazioni bocciate dal giudice.
E’ quanto ha previsto la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 il cui articolo 1, comma 17 ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) inserendo all’articolo 13, dopo il comma 1-ter, il seguente comma:

“1-quater. Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.”

Riforma Forense e il superamento del sistema dei crediti formativi

Scarica la circolare esplicativa del CNF (download)

La nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense definitivamente approvata in terza lettura dal Senato in data 21 dicembre 2012, prevede tra le molteplici novità, in conformità con quanto previsto per gli altri professionisti (art. n.7 del D.p.R. 7 agosto 2012 n.137), la c.d. “Formazione continua” dell’Avvocato ossia quest’ultimo ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, e di contribuire al migliore esercizio della professione nell’interesse dei clienti e dell’amministrazione della giustizia.
La vera novità introdotta con l’articolo 11 della nuova disciplina della professione forense è il definitivo superamento dell’attuale sistema dei crediti formativi, delegando altresì il CNF al fine di stabilire le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l’organizzazione dell’attività di aggiornamento a cura degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi. […]
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Legge di stabilità 2013: novità in materia di giustizia digitale e procedimenti esecutivi mobiliari

Si punta a una giustizia sempre più telematica. Almeno sembra essere questo l’indirizzo preso con la nuova legge approvata il 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012 in cui sono state introdotte molteplici novità. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, all’art. 16 infatti, andrà aggiunta la c.d. GIUSTIZIA DIGITALE.

Ecco le novità:
«Art. 16-bis. – (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali). – 1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma. a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. […]
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Riforma delle Tariffe Professionali

E’ stato pubblicato nella G.U. 22.08.2012 il Decreto Ministero Giustizia 20.07.2012 n° 140, intitolato:
Nuove modalità per la liquidazione dei compensi professionali che sostituiscono le vecchie tariffe professionali.
Per quanto riguarda gli avvocati, le nuove disposizioni stabiliscono penalizzazioni in caso di mancata informativa al cliente; l’adozione di condotte dilatorie che ostacolino la definizione del procedimento in tempi ragionevoli, costituirà inoltre elemento di valutazione negativa in sede di liquidazione giudiziale del compenso. Per quanto riguarda gli avvocati, le nuove disposizioni stabiliscono penalizzazioni in caso di mancata informativa al cliente; l’adozione di condotte dilatorie che ostacolino la definizione del procedimento in tempi ragionevoli, costituirà inoltre elemento di valutazione negativa in sede di liquidazione giudiziale del compenso.

E’ disponibile una versione pdf del Decreto Ministero Giustizia 20.07.2012 n 140.