Importanti novità sono state introdotte dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190 ( c.d Legge di Stabilità 2015) per il settore dell’autotrasporto.
In particolare, è stata autorizzata la spesa da parte dello Stato Italiano di 250 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2015, per interventi in favore del settore dell’autotrasporto. Al fine di favorire la competitività e di razionalizzare il sistema dell’autotrasporto, una quota non superiore al 20% delle suddette risorse è destinata alle imprese che pongono in essere iniziative dirette a realizzare processi di ristrutturazione e aggregazione. (art. 1 comma 150-151 legge 23 dicembre 2014 n. 190).
Tuttavia, la più importante novità riguarda il superamento del sistema dei c.d. “Costi minimi di trasporto”.Alla luce di quanto era già stato stabilito dalla Corte di Giustizia Europea con la pronuncia del 4 settembre 2014, la legge di stabilità 2015 con l’art. 1 comma 248 abroga gli articoli relativi alle modalità di determinazione delle tariffe di trasporto per tratta (art. 1,2,3 dell’ articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ) e sostituisce i commi 4 – 4bis- 4ter – 4 quinques .
In particolare per ciò che concerne i cd. Costi minimi di trasporto e sicurezza l’art. 4 così modificato prevede che “Nel contratto di trasporto, anche stipulato in forma non scritta, i prezzi e le condizioni sono rimessi all’autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale”.
Ciò costituisce un radicale cambiamento col passato in quanto è stata di fatto ripristinata l’autonomia negoziale di prezzi e condizioni nel contratto di trasporto, sia per quanto concerne i contratti scritti sia per quanto concerne i contratti stipulati verbalmente. In tal modo le parti dovranno solamente attenersi al generico (e indeterminato) principio di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale.
Inoltre, l’art. 1, comma 250 della suddetta legge prevede che, alla luce delle superiori abrogazioni e modifiche, sia il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti a pubblicare ed aggiornare sul proprio sito internet “valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto per conto di terzi”, tenuto conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione.
Sarà pertanto interessante vedere lo sviluppo e la concreta applicazione di tali norme, che possiamo sin da ora definire innovative nel campo del diritto degli autotrasporti.
Ma vi sono altre importanti novità nel settore introdotte dalla legge di stabilità 2015:
In particolare, con la sostituzione dei commi 4bis- 4ter – 4 quinques della legge sui costi minimi, , al fine di garantire l’affidamento del trasporto a vettori in regola con l’adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, il committente è tenuto a verificare preliminarmente alla stipulazione del contratto tale regolarità.
La verifica in questione viene realizzata da parte del vettore mediante l’acquisizione di un’attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l’azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali. Il committente che non esegue la suddetta verifica è obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, ossia i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto.
Resta altresì escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative, di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento può altresì esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.
Inoltre, in caso di contratto di trasporto stipulato in forma non scritta, il committente che non esegue le suddette verifiche si assume anche gli oneri relativi all’inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del codice della strada (di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), commesse nell’espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito. Tra le varie novità va altresì menzionato che l’art. 1, comma 247 punto c della legge 23 dicembre 2014 n. 190 ha definitivamente eliminato l’obbligatorietà della scheda di trasporto.
Pertanto, d’ora in poi i committenti di un servizio di trasporto merci non dovranno più redigere e compilare tale documento poiché gli operatori di polizia stradale non potranno più richiedere al conducente dell’automezzo l’esibizione della scheda di trasporto.
Resta in vigore, invece, l’onere per il vettore di essere in possesso della restante documentazione richiesta ai fini fiscali, di sicurezza o di trasporto speciale.
Avv. Alessandro Foti
Avv. Riccardo Zerbo