Categoria: Le nostre news

Cessione di credito ipotecario su beni confiscati alla mafia

Il Tribunale di Palermo, sezione Misure di prevenzione, con provvedimento del 25 Maggio 2016 si è espresso sulla spinosa questione relativa alla prova della sussistenza del requisito di buona fede in capo al creditore che abbia un privilegio immobiliare scritto su beni confiscati alla mafia, nel caso in cui il credito sia stato ceduto. La sentenza ha chiarito che il cessionario che abbia acquisito il credito successivamente alla trascrizione del provvedimento di sequestro, non può provare la sua buona fede. Pertanto, il credito in queste condizioni non è ammissibile in seno alla procedura sui beni confiscati alla mafia.

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I privilegi del credito fondiario ante d.lgs. n. 385/1993 T.U.B.

Com’è noto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2847c.c.“L’iscrizione dell’ipoteca conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L’effetto cessa se l’iscrizione non è rinnovata prima che scada detto termine” da ciò deriva il diritto del creditore di procedere, ai sensi dell’art. 2848c.c., ad una nuova iscrizione ipotecaria con un nuovo grado.

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Sentenza IVRI – Comune di Milano

Il Giudice di Pace di Milano dr. MARIO SILIPO, ha finalmente fatto giustizia.

“La guardia giurata nell’atto di disimpegnare legalmente i servizi di TRASPORTO VALORI e/o di VIGILANZA riveste la qualità intrinseca ed estrinseca, soggettiva ed oggettiva di INCARICATO di PUBBLICO SERVIZIO ai sensi e per gli effetti delle leggi PENALE, CIVILE ed AMMINISTRATIVA”.

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Legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo: effettività e non pretestuosità del riassetto organizzativo

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo ( g.m.o.), ex art. 3 L. n. 604/1966, può essere legittimamente intimato “per ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa”.
I predetti “criteri di gestione dell’impresa” in quanto espressione della più ampia libertà di iniziativa economica ex art.41 Cost., soggiacciono esclusivamente alla libera valutazione del datore di lavoro.

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Gli effetti del d.legge 14 febbraio 2016 n.18 sulle operazioni di cartolarizzazione

Per effetto della normativa contenuta nel d.legge 14 febbraio 2016 il Ministero dell’Economia e delle Finanze per i primi 18 mesi dall’entrata in vigore della normativa può concedere una garanzia statale sulle passività sviluppatesi in ambito di operazioni di cartolarizzazione (di cui all’art.1 della legge 30 Aprile 1999, n.130) a fronte della cessione di crediti pecuniari (compresi quelli derivanti da contratti di leasing, secondo i criteri stabiliti dal presente Capo) da parte di banche aventi sede legale in Italia.
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Comunicato del Consiglio Dell’Ordine degli Avvocati di Catania

Lo studio legale SLC Avvocati partecipa all’iniziativa sostenuta dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania, finalizzato ad iniziare giovani laureati e laureandi alla professione legale.

Composto da professionisti del settore, lo studio offre a chiunque faccia richiesta di tirocinio, l’opportunità di essere accolto presso i propri locali e di essere avviato alla professione, fornendo l’adeguata consulenza in materie attinenti al diritto civile, su cui mostra notevole competenza.

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La notifica a mezzo Pec dall’art.3 bis della legge n.53/94 all’art. 16 undecies della legge n.221/2012 di conversione del d.l. 179/2012 ed all’art. 19 ter del D.M. del 28.12.2015

Com’è noto, ogni  avvocato iscritto all’Albo, in virtu’ di quanto disposto dalla legge n.53/1994, può provvedere alla notifica degli atti giudiziari servendosi del proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

Il Codice dell’Amministrazione digitale –D.lgs n. 82/2005– individua tre tipologie di atti notificabili a mezzo P.e.c. ossia, il documento informatico “nativo”, il duplicato informatico e la copia informatica di documento analogico.

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Oneri probatori ed allegatori nell’azione di adempimento: la domanda di condanna nel ricorso monitorio

Com’è ben noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un’impugnazione dell’ingiunzione di pagamento bensì un ordinario giudizio di merito il cui fine è verificare la fondatezza dei fatti costitutivi del credito preteso (Cass. 15026/2015; Trib. Palermo sez. III 09.12.2013). Secondo costante Giurisprudenza, ove l’opponente lamenti il grave inadempimento contrattuale del creditore opposto, in virtu’ dei principi generali vigenti in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri probatori “il creditore-opposto- sarà tenuto a provare l’esistenza della fonte negoziale o legale del suo diritto e la scadenza del termine per l’adempimento gravando su parte opponente l’onere di provare il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell’altrui pretesa ovvero l’avvenuto adempimento” (Cass. 9439/08; Cass. 15677/09; Cass. 3373/2010; Trib.Salerno4468/2015).Continua a leggere..

Simulazione, fondo patrimoniale ed azione revocatoria

Il fondo patrimoniale, determina un vincolo di utilizzabilità dei beni in esso conferiti a pieno vantaggio delle esigenze future della famiglia.
Come disciplinato dall’art. 167 c.c., difatti, il legislatore conferisce la possibilità ai coniugi, singolarmente o in coppia, o ad un terzo, di destinare determinati beni immobili, mobili registrati o titoli di credito al fine di far fronte ai bisogni della famiglia. Tale vincolo limita da un lato la capacità decisionale dei coniugi, ad esempio in tema di alienazioni, art. 169 c.c., dall’altro limita l’aggredibilità dei beni da parte dei creditori, per debiti che il creditore conosceva essere estranei ai bisogni della famiglia, art. 170 c.c..
La costituzione di fondo patrimoniale, è innegabile quindi, in astratto rappresenta un pregiudizio a carico delle pretese creditorie, le quali avranno maggiori difficoltà ad essere soddisfatte.
A tutela delle proprie pretese, il creditore, qualora via siano i presupposti, può procedere all’azione revocatoria di fondo patrimoniale ai sensi dell’art. 2901 c.c..
I presupposti per azionare tale tutela, sono: – l’esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore disponente; – l’effettività del danno, intesa come lesione della garanzia patrimoniale a seguito dell’atto dispositivo del debitore; – consilium fraudis e scientia damni, consistenti nella consapevolezza, da parte del debitore, che la costituzione del fondo patrimoniale venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori.
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