Il Tribunale di Milano, con la sentenza del 15 gennaio 2015 ritiene configurabile l’ipotesi prevista dall’art. 96, comma 3, c.p.c. per la parte che abbia depositato la memoria conclusiva solo in forma telematica in assenza dell’ulteriore deposito della “copia di cortesia” cartacea così come previsto dal protocollo d’intesa tra il Tribunale di Milano e l’Ordine degli Avvocati di Milano del 26 giugno 2014 in quanto ciò avrebbe reso più gravoso per il Collegio l’esame delle difese.
Conseguentemente, ha condannato la parte “inadempiente” ex art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento dell’importo di Euro 5.000,00.
Impossibile non rimanere indignati, offesi e basiti da tale decisione che non posso esimermi dal definire assolutamente illegittima e priva di ogni logica giuridica soprattutto se si pensa che la stessa proviene proprio da quel Tribunale che da anni viene visto e considerato il punto di riferimento per il processo telematico anche e soprattutto per la giurisprudenza innovativa prodotta.
Sui social network sono giunti a medesimi considerazioni e conclusioni tutti i Colleghi (e tra questi Adriana Augenti, Pietro Calorio, Patrizio Galeotti, Nicola Gargano, Francesco Minazzi, Fabrizio Sigillò) che, con grande sforzo personale, dedicano gran parte del loro tempo ad aiutare gli avvocati a comprendere e spiegare le norme del processo telematico che, ad oggi, nonostante i diversi interventi del legislatore, tutto sono tranne che chiare ed esenti da contraddizioni con il codice di procedura civile.
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