La Fideiussione rientra nell’alveo delle garanzie semplici o personali e, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1936 c.c., si costituisce mediante la sottoscrizione di un contratto ove un soggetto -c.d. fideiussore- garantisce al creditore l’adempimento dell’obbligazione assunta dal debitore principale.
L’obbligazione fideiussoria si pone in rapporto di accessorietà rispetto all’obbligazione principale assunta dal debitore ed alla validità di questa rimane subordinata -art. 1939 c.c.-
Il garante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1945 c.c., “può opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale”.
Nel caso in cui tale facoltà non sia contrattualmente prevista, si discute se l’obbligazione assunta dal garante abbia natura accessoria o autonoma rispetto a quella assunta dal debitore principale.
A tal proposito, la Suprema Corte con sentenza n. 16213/2015 ha affermato che la natura accessoria della garanzia fideiussoria si esplica nella stessa facoltà del garante di “opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale” ex art. 1945 c.c. dunque, da ciò deriva che, proprio l’assenza di tale facoltà consente di configurare il contratto, così sottoscritto, come “contratto autonomo di garanzia” ove sarà quindi “esclusa la legittimazione del debitore principale di chiedere al garante di opporre al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, in deroga, quindi, alla disciplina legale dell’obbligazione fideiussoria tipica e accessoria a quella principale”.
La Suprema Corte ha altresì affermato che la sottoscrizione, ad opera del garante, della clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta e senza eccezioni” costituisce un elemento aggiuntivo ai fini della configurabilità del contratto autonomo di garanzia redatto in deroga al disposto di cui all’art. 1945 c.c. e del tutto svincolato dalla tipicità caratterizzante il contratto fideiussorio (Cass. civ. 19300/2015; Trib. Trani 20.05.2016).