Circolare Ministero Giustizia 11.05.2012 n° 10
Il contributo unificato sui decreti ingiuntivi in materia di lavoro, previdenza, assistenza e pubblico impiego è ridotto della metà.
E’ quanto chiarisce la Circolare 11 maggio 2012, n. 11 con la quale il Ministero della Giustizia fornisce alcune indicazioni in merito alle modifiche introdotte dall’articolo 37, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111) e dall’articolo 28, Legge 12 novembre 2011, n. 183.
Il provvedimento spiega inoltre che nel caso del fallimento lo stesso contributo aumenta del 50%.
Il contributo unificato è dovuto nei procedimenti di opposizione all’esecuzione ed in quelli di opposizione agli atti esecutivi relativi ai giudizi di lavoro.
Non è invece dovuto per i procedimenti relativi a:
- esecuzione immobiliare e mobiliare delle sentenze o ordinanze emesse nei giudizi di lavoro;
- recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure fallimentari;
- concordato preventivo;
- liquidazione coatta amministrativa.
Per tutti i procedimenti di cui all’articolo 9,comma 1-bis, DPR 115/2002 non è dovuto l’anticipo forfettizzato di 8 euro stante l’espressa previsione normativa dell’articolo 30 del Testo unico sulle spese di giustizia.
[Fonte Altalex, 23 maggio 2012]
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