Il breve ma intenso cammino parlamentare intrapreso con la riforma della giustizia civile intervenuta con il d.l. n. 83/2015 si è concluso con la legge di conversione n. 132/2015.
Occupandoci delle modifiche apportate alle modalità di vendita dei beni pignorati si precisa che le stesse si ritengono pacificamente applicabili ogni qual volta il giudice o il professionista delegato fissino una nuova vendita.
Tra tali modifiche, rileva preliminarmente l’abrogazione della vendita con incanto.
Ancora, com’è noto, la fase di vendita dei beni pignorati ha inizio con il deposito dell’istanza che, a seguito del riformato art. 567c.p.c., soggiacerà ad un termine dimezzato di 60 giorni in luogo dei precedenti 120.
A mente del nuovo art. 568 c.p.c., il valore del bene pignorato non sarà più determinato alla stregua dei criteri dettati dall’art. 15 co.1 c.p.c. ma sarà fissato dal giudice avuto riguardo “al valore di mercato risultante dagli elementi forniti dalle parti e dall’esperto nominato ex art. 569 co.1 c.c.”.
La determinazione del prezzo base di vendita dovrà aver luogo con riguardo al prezzo applicato in occasione dell’ultimo tentativo di vendita esperito mentre, per i successivi tentativi di vendita, il prezzo sarà determinato avuto riguardo a quello applicato in occasione dell’ultimo tentativo esperito ma ridotto di ¼ e sempre che il g.e. non disponga diversamente.
In virtu’ dei novellati artt. 569 e 571 c.p.c., a seguito della pronuncia dell’ordinanza di vendita “ognuno salvo il debitore” potrà proporre, pena l’inefficacia, offerte di acquisto “pari ad un prezzo non inferiore di oltre ¼ a quello stabilito nell’ordinanza” ed in un termine “non inferiore a 90 giorni e non superiore a 120 gg”.
Nell’ipotesi in cui la vendita non dovesse avere luogo, in virtu’ del nuovo art. 589 c.p.c., i creditori potranno proporre istanza di assegnazione del bene al prezzo base stabilito e nei termini statuiti ovvero 10 giorni prima dell’udienza fissata per la vendita.
Infine, si segnala che, ove ricorrano giustificati motivi, il g.e. potrà disporre che il prezzo di vendita venga versato ratealmente ed entro un termine non superiore a 12 mesi.
Dunque, dalla disamina di tale percorso di riforma emerge, ancora una volta, l’intento del legislatore di voler snellire e velocizzare il processo esecutivo proseguendo sempre al soddisfacimento del principio della “ragionevole durata del processo”