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Pignoramenti: conti correnti subito accessibili. Debitori con le ore contate

Tribunali di Mantova, Pavia ed ora anche Napoli affermano che in attesa dei decreti attuativi e delle dotazioni tecnologiche da parte degli ufficiali giudiziari, il creditore (sempre previa autorizzazione del Presidente del Tribunale) può rivolgersi direttamente alle singole amministrazioni che gestiscono le banche dati alle quali intende fare accesso.

PCT: niente copia di cortesia cartacea? Sì a responsabilità aggravata

Il Tribunale di Milano, con la sentenza del 15 gennaio 2015 ritiene configurabile l’ipotesi prevista dall’art. 96, comma 3, c.p.c. per la parte che abbia depositato la memoria conclusiva solo in forma telematica in assenza dell’ulteriore deposito della “copia di cortesia” cartacea così come previsto dal protocollo d’intesa tra il Tribunale di Milano e l’Ordine degli Avvocati di Milano del 26 giugno 2014 in quanto ciò avrebbe reso più gravoso per il Collegio l’esame delle difese.

Conseguentemente, ha condannato la parte “inadempiente” ex art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento dell’importo di Euro 5.000,00.

Impossibile non rimanere indignati, offesi e basiti da tale decisione che non posso esimermi dal definire assolutamente illegittima e priva di ogni logica giuridica soprattutto se si pensa che la stessa proviene proprio da quel Tribunale che da anni viene visto e considerato il punto di riferimento per il processo telematico anche e soprattutto per la giurisprudenza innovativa prodotta.

Sui social network sono giunti a medesimi considerazioni e conclusioni tutti i Colleghi (e tra questi Adriana Augenti, Pietro Calorio, Patrizio Galeotti, Nicola Gargano, Francesco Minazzi, Fabrizio Sigillò) che, con grande sforzo personale, dedicano gran parte del loro tempo ad aiutare gli avvocati a comprendere e spiegare le norme del processo telematico che, ad oggi, nonostante i diversi interventi del legislatore, tutto sono tranne che chiare ed esenti da contraddizioni con il codice di procedura civile.
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Imposta di registro per i decreti ingiuntivi su fatture

L’imposta di registro per i decreti ingiuntivi su fatture soggette ad IVA è disciplinata dall’art. 40, co. 1, e dalla Nota II dell’art. 8 Tariffa-Parte Prima del D.P.R. 131/1986, che sanciscono il principio generale di alternatività tra IVA e Registro “per gli atti relativi a cessione di beni e prestazioni di servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto”. Ne deriva che per i decreti ingiuntivi in questione deve applicarsi l’imposta di registro in misura fissa (€ 200,00) e non l’imposta proporzionale nella misura del 3% (sul punto ha avuto modo di pronunciarsi, anche di recente, la giurisprudenza di legittimità: Cass. Civ. – Sez. V – Sent. 20/04/2007 n. 9390 rv. 598191, Cass. Civ. – Sez VI – Ord. 19/06/2014 n. 14000 rv. 631538, Cass. Civ. – Sez. V – Sent. 21/02/2003 n. 2696).