I nostri articoli


Tasso usurario: sul cumulo di interessi e competenze nel mutuo

La problematica del possibile cumulo delle varie tipologie di interessi e competenze ai fini della rilevabilità del tasso usurario è un argomento che da qualche mese infiamma le contrapposte fazioni dei filobancari, da una parte, e dei formalisti dall’altra.

Le tinte della vicenda sono le solite: nel momento in cui la giurisprudenza di legittimità applica la legge (cfr. Cass. Civ. n. 350/2013) e si intravede un’apertura favorevole ai clienti delle banche, immediatamente le note associazioni di categoria del credito, la dottrina juke-box, Bankitalia (cfr. Cass. Pen., Sez. V, Sent. n. 2683 del 19 dicembre 2011 – Pres. Esposito – Est. Chindemi) ed altri interessi si mobilitano per salvare il gran malato: il sistema bancario italiano.

Ebbene, dopo la ventennale querelle sull’anatocismo, questa volta l’opera è quella di cercare di continuare a disapplicare la scomoda legge sull’usura, come ridisegnata dal legislatore del 1996.

E’ bene richiamare la chiarissima normativa che si cerca di eludere.
In particolare, per l’art. 644, comma 1, c.p.:
“Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari [c.c. 1448, 1815], è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000”.
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Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari. Seconda consultazione

Il documento di consultazione pubblicato contiene lo schema della “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari che danno attuazione al Titolo V del Testo Unico Bancario, come modificato dal D.Lgs. del 13 agosto 2010, n. 141.
La consultazione segue quella già svolta nel corso del 2012 ed è incentrata sulle novità introdotte rispetto al precedente schema di disposizioni. Osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate entro il 12 settembre 2014.
La pubblicazione contiene anche il resoconto della prima consultazione all’interno della quale sono state tenute in debita considerazioni anche le osservazioni a suo tempo tempestivamente sollevate sia dallo Studio Castro (apri documento Slc) che per conto di un intermediario finanziario.

Costi minimi autotrasporto: ancora in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia Europea e della Corte Costituzionale

La Camera di consiglio in Corte costituzionale fissata per il 12 febbraio 2014 (con relatore il Giudice Napolitano) è slittata a data da destinarsi. La Corte ha deciso di attendere le risposte ai quesiti pregiudiziali proposti alla Corte di giustizia dell’Unione europea dal TAR Lazio che hanno dato luogo all’incardinamento, presso la Corte di giustizia dell’Unione europea, della cause C-184/13, C-185/13, C186/13, C-187/13.
Queste le questioni pregiudiziali proposte dal TAR Lazio alla Corte di giustizia:
” – Se la tutela della libertà di concorrenza, della libera circolazione delle imprese, della libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi (di cui agli artt. 4 (3) TUE, 101 TFUE, 49, 56 e 96 TFUE) sia compatibile, ed in che misura, con disposizioni nazionali degli Stati membri dell’Unione prescrittive di costi minimi di esercizio nel settore dell’autotrasporto, implicanti fissazione eteronoma di un elemento costitutivo del corrispettivo del servizio e, quindi, del prezzo contrattuale;
– se, ed a quali condizioni, limitazioni dei principi citati siano giustificabili in relazione ad esigenze di salvaguardia dell’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale e se, in detta prospettiva funzionale, possa trovare collocazione la fissazione di costi minimi di esercizio secondo quanto previsto dalla disciplina di cui all’art. 83 bis del d.l. n. 112/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
– se la determinazione dei costi minimi di esercizio, nell’ottica menzionata, possa poi essere rimessa ad accordi volontari delle categorie di operatori interessate e, in subordine, ad organismi la cui composizione è caratterizzata da una forte presenza di soggetti rappresentativi degli operatori economici privati di settore, in assenza di criteri predeterminati a livello legislativo.”

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