I nostri articoli


Anatocismo bancario: le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2014

La legge di stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre 2013 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2014, con il comma 629 interviene a modificare sensibilmente la disciplina dell’anatocismo bancario, introdotto dall’art. 25, co. 2, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, a parziale deroga di quanto previsto dall’art. 1283 del codice civile.
Dal 1° gennaio 2014 il vecchio testo dell’art. 120, comma 2, del TUb:

“2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”.

viene sostituito con il seguente:

“All’articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati (contabilizzati) non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale»”.

Simulazione, fondo patrimoniale ed azione revocatoria

Il fondo patrimoniale, determina un vincolo di utilizzabilità dei beni in esso conferiti a pieno vantaggio delle esigenze future della famiglia.
Come disciplinato dall’art. 167 c.c., difatti, il legislatore conferisce la possibilità ai coniugi, singolarmente o in coppia, o ad un terzo, di destinare determinati beni immobili, mobili registrati o titoli di credito al fine di far fronte ai bisogni della famiglia. Tale vincolo limita da un lato la capacità decisionale dei coniugi, ad esempio in tema di alienazioni, art. 169 c.c., dall’altro limita l’aggredibilità dei beni da parte dei creditori, per debiti che il creditore conosceva essere estranei ai bisogni della famiglia, art. 170 c.c..
La costituzione di fondo patrimoniale, è innegabile quindi, in astratto rappresenta un pregiudizio a carico delle pretese creditorie, le quali avranno maggiori difficoltà ad essere soddisfatte.
A tutela delle proprie pretese, il creditore, qualora via siano i presupposti, può procedere all’azione revocatoria di fondo patrimoniale ai sensi dell’art. 2901 c.c..
I presupposti per azionare tale tutela, sono: – l’esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore disponente; – l’effettività del danno, intesa come lesione della garanzia patrimoniale a seguito dell’atto dispositivo del debitore; – consilium fraudis e scientia damni, consistenti nella consapevolezza, da parte del debitore, che la costituzione del fondo patrimoniale venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori.
Continua a leggere..

L’art. 2853 c.c – ulteriore ipotesi di applicazione

L’art. 2853 c.c. trova applicazione anche nell’ipotesi in cui le iscrizioni ipotecarie, contro lo stesso debitore e sui medesimi beni, siano chieste contemporaneamente dalla stessa persona, che agisce per conto di piu’ creditori

Tribunale di Paternò sentenza del 5.12.2013

Com’è noto ai sensi dell’art. 2852 “l’ipoteca prende grado dal momento della sua iscrizione ”, che stabilisce l’ordine di preferenza tra più creditori ipotecari, infatti, come è stato, autorevolmente sostenuto, costituisce in sostanza: “ una modalità della prelazione, e cioè il modo con cui questa si atteggia rispetto agli altri crediti ipotecari ”(Rubino).
Può accadere, tuttavia, che più persone presentino contemporaneamente la nota “ per ottenere iscrizione contro la stessa persona o sugli stessi immobili ”. Tale conflitto viene risolto dall’art. 2853 c.c., nel senso che le “ iscrizioni sono eseguite sotto lo stesso numero, e di ciò si fa menzione nella ricevuta spedita dal Conservatore a ciascuno dei richiedenti ”.
Cosa fare invece nel caso in cui a presentare contemporaneamente la nota per ottenere l’iscrizione ipotecaria contro la stessa persona e sugli stessi beni non siano più persone ma una sola persona che agisca per conto di più creditori? In tal caso trova o non trova applicazione l’art. 2853 c.c. ? Il Conservatore dovrà attribuire alle formalità ipotecarie presentate contemporaneamente numeri di ordine diverso o stesso numero d’ordine e dunque pari grado? A tali quesiti il Tribunale di Paternò ha dato risposta: con sentenza del 5/12/2013 il giudice ha statuito che “ il disposto di cui all’art. 2853 c.c. trova applicazione anche nell’ipotesi in cui le iscrizioni (contro il medesimo debitore e sugli stessi immobili) siano chieste contemporaneamente (non da più persone) ma dalla stessa persona, che agisca, per contro di più creditori differenti ”. Nulla osta, infatti, all’interpretazione estensiva o analogica dell’art. 2853 c.c. non costituendo lo stesso “ius singolare” così come ha già avuto modo di constatare e argomentare il Tribunale di Bologna con sentenza del 5/5/2005.
Continua a leggere..