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Scatta l’Obbligo di Deposito Telematico degli Atti Giudiziari. In vigore a partire da giugno 2014

Con la sopravvenienza del 30 giugno 2014, in tutti i procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, di competenza del Tribunale, il deposito di atti processuali e documenti dei difensori delle parti gia’ costituite sara’ effettuato esclusivamente in modo telematico.
Analogamente si procedera’ per il deposito degli atti e dei documenti provenienti dai soggetti nominati o delegati dall’Autorità giudiziaria.
La c.d. Legge di stabilità 2013, modificando il D.L. nr.179 del 18.10.12 (Decreto crescita 2.0) ha impresso,quindi, una forte accelerazione al processo di dematerializzazione ed all’introduzione della telematica nel processo civile prescrivendo il ricorso a tale mezzo per tutti gli atti dei difensori , del ctu, ausiliari, e simili.
Come si nota, la modalita’ telematica viene prescritta – altresi’ – per la produzione documentale degli atti di parte inerente al decreto monitorio telematico. Con l’introduzione dell’art.16 bis, 4 comma,infatti, viene sancita letteralmente, limitatamente ai procedimenti monitori, l’obbligo di deposito “telematico degli atti di parte, documenti e provvedimenti.
La novita’ , si ribadisce, non riguarda la fase di eventuale opposizione al decreto per la quale, tranne quanto prescritto per gli atti dei difensori, continuera’ ad applicarsi la normale procedura con deposito degli atti in cartaceo.
In caso di malfunzionamenti del sistema informatico e,quindi, di oggettive circostanze emergenziali, e’ prevista la possibilità di derogare alla procedura telematica previa autorizzazione del Presidente del Tribunale che consentira’ il deposito cartaceo.

Art. 16 – Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali –
1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.
2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione.
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Il Tribunale di Catania si pronuncia sulla successione del debitore in corso di pignoramento e costituzione volontaria con accettazione tacita

Con l’ordinanza in esame, il Tribunale di Catania si è pronunciato in merito alla successione del debitore in corso di pignoramento e costituzione volontaria dell’erede con accettazione tacita. Pronunciandosi sul suddetto caso, il Tribunale entra nel merito del dibattito relativo al valore giuridico da attribuire alla costituzione in prosecuzione dell’erede nel procedimento di esecuzione senza che sia mai stata esplicitamente accettata o rinunciata l’eredità. L’organo giudicante, oltre a porre l’accento sull’art. 485 C.C. con cui “Il chiamato all’eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi. Trascorso tale termine senza che l’inventario sia stato compiuto, il chiamato all’eredità è considerato erede puro e semplice. Compiuto l’inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell’articolo 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell’inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all’eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice”, pone l’accento sulla Sentenza resa dalla Suprema Corte del 02.09.2003 n. 12780 che statuisce ” In caso di decesso della parte costituita in giudizio, la costituzione volontaria, per la prosecuzione dello stesso, da parte della vedova, in assenza di spendita della qualità di eredità, può costituire, in relazione all’oggetto del giudizio e alle altre circostanze processuali, accettazione tacita dell’eredità ai sensi degli artt. 474 e 476 c.c.” CFR anche C. Appello di Napoli del 31.03.2009 e C. Appello di Messina del 07.07.2008. Viene a consolidarsi ulteriormente quindi, un orientamento già predominante in altre Corti d’Appello le cui sorti si definiscono inoltre sotto il profilo pubblicitario come la trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità presso le Conservatorie dei RR.II. competenti. (Proc. Esec. n. :324/89 + 641/91+ 853/2010 Tribunale di Catania Ordinanza del 06 Agosto 2013 Dott.ssa Montineri)

Avv. Luca Saglimbene

Decreto del fare accorcia i tempi delle procedure di opposizione a decreto ingiuntivo

Il decreto legge del Governo inserisce nell’articolo 645 del Codice di procedura civile la regola che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’anticipazione deve essere disposta fissando udienza per la comparizione delle parti non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire. Questa garanzia di accelerazione serve anche a consentire al giudice di decidere presto sull’esecuzione provvisoria del decreto. Il decreto legge infatti riforma l’articolo 648 del Codice di procedura civile e stabilisce che il giudice deve valutare già alla prima udienza se l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione oppure se vi siano somme non contestate e l’opposizione non sia proposta per vizi procedurali; in queste ipotesi il giudice può concedere l’esecuzione provvisoria e così consentire subito al creditore, anche in pendenza del giudizio di opposizione, di procedere ove necessario a esecuzione forzata. Queste norme si applicano per i decreti ingiuntivi notificati dopo l’entrata in vigore del decreto “del fare”, sabato 22 giugno 2013.