L’art. 38, comma 2, TUB nel disciplinare la nozione dei crediti fondiari, rinvia con un’esplicita delega al CICR e alla Banca d’Italia circa la determinazione del c.d. limite di finanziabilità dei mutui fondiari
Ebbene, con delibera del 22 aprile 1995 del CICR, recepita dalla Banca d’Italia con aggiornamento del 26 giugno 1995 alla circolare n. 4 del 29 marzo 1988 (recante “lstruzioni in materia di particolari operazioni di credito” in G.U. Serie Generale n. 155 del 5 luglio 1995)Continua a leggere..