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Cessione di credito ipotecario su beni confiscati alla mafia

Il Tribunale di Palermo, sezione Misure di prevenzione, con provvedimento del 25 Maggio 2016 si è espresso sulla spinosa questione relativa alla prova della sussistenza del requisito di buona fede in capo al creditore che abbia un privilegio immobiliare scritto su beni confiscati alla mafia, nel caso in cui il credito sia stato ceduto. La sentenza ha chiarito che il cessionario che abbia acquisito il credito successivamente alla trascrizione del provvedimento di sequestro, non può provare la sua buona fede. Pertanto, il credito in queste condizioni non è ammissibile in seno alla procedura sui beni confiscati alla mafia.

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I privilegi del credito fondiario ante d.lgs. n. 385/1993 T.U.B.

Com’è noto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2847c.c.“L’iscrizione dell’ipoteca conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L’effetto cessa se l’iscrizione non è rinnovata prima che scada detto termine” da ciò deriva il diritto del creditore di procedere, ai sensi dell’art. 2848c.c., ad una nuova iscrizione ipotecaria con un nuovo grado.

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Sentenza IVRI – Comune di Milano

Il Giudice di Pace di Milano dr. MARIO SILIPO, ha finalmente fatto giustizia.

“La guardia giurata nell’atto di disimpegnare legalmente i servizi di TRASPORTO VALORI e/o di VIGILANZA riveste la qualità intrinseca ed estrinseca, soggettiva ed oggettiva di INCARICATO di PUBBLICO SERVIZIO ai sensi e per gli effetti delle leggi PENALE, CIVILE ed AMMINISTRATIVA”.

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