Com’è noto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2847c.c.“L’iscrizione dell’ipoteca conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L’effetto cessa se l’iscrizione non è rinnovata prima che scada detto termine” da ciò deriva il diritto del creditore di procedere, ai sensi dell’art. 2848c.c., ad una nuova iscrizione ipotecaria con un nuovo grado.
La predetta disposizione subisce una deroga ove si tratti di ipoteca iscritta in favore di un credito fondiario sorto anteriormente al d.lgs. 385/1993 T.U.B.
A tal proposito, l’art. 161 co.6 T.U.B. dispone “I contratti già conclusi e i procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano regolati dalle norme anteriori”
Il credito fondiario, prima della sua attuale disciplina contenuta nel T.U.B., godeva del regime privilegiato dettato dal R.D. n.646/1906 i cui effetti si estendono altresì alle iscrizioni ipotecarie poste a garanzia del credito fondiario sorto anteriormente all’entrata in vigore del T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993).
A tal proposito, l’art.4 co.2;3 del D.P.R. n. 7/1976 -oggi recepito nell’art.6 co.3 L.175/91- stabilisce che le iscrizioni ipotecarie in favore dell’ente di credito fondiario “sono rinnovate d’ufficio dai Conservatori nei termini e nei modi stabiliti dalla legge” ed ancora “L’Ente ha diritto, in ogni tempo, di conseguire senza spese la rinnovazione delle ipoteche ferma restando la responsabilità dei conservatori per la rinnovazione d’ufficio”.
A sostegno di quanto appena trascritto merita di essere citata una recente Giurisprudenza intesa a valorizzare, ancora una volta, la volontà del Legislatore di attribuire una speciale salvaguardia per la rinnovazione “in ogni tempo” delle ipoteche iscritte in favore degli enti di credito fondiario senza perdita del grado ipotecario così derogando alle norme generali dettate dagli artt. 2847 e 2848 c.c.
(Corte Appello Roma sez.I 1/03/2014; Trib. Ragusa 28/06/2012; Trib. Catania 26.04.2016)
Dr.ssa Somma Agnese