La giurisprudenza rigetta l’opposizione a precetto negando l’effetto novativo ex 1230 c.c. dell’atto di transazione – Sent. Trib. di Trapani R.G. 1262/2022

Il Tribunale di Trapani con Sentenza N.R.G. 1262/2022, rigetta l’opposizione a precetto con la quale la parte opponente ha dedotto la sottoscrizione di un atto di transazione tra le parti avente contenuto asseritamente novativo, che prevedrebbe l’estinzione “a saldo e stralcio di tutta l’esposizione debitoria omnicomprensiva”, con la pattuizione del pagamento del minor importo. Secondo il tribunale, all’ accordo transattivo sottoscritto dalle parti, nel caso di specie, non può certamente riconoscersi natura novativa, in quanto non emerge – da quanto allegato da parte opponente – l’inequivoca, comune intenzione delle parti di estinguere il precedente rapporto contrattuale, prevedendosi solamente, il versamento di specifiche rate e per un importo minore rispetto a quello effettivamente dovuto, cosa che, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale non costituisce una novazione e non comporta, dunque, l’estinzione dell’obbligazione originaria. Pertanto il titolo contrattuale posto alla base del precetto opposto è perfettamente valido e vincolante tra le parti, non essendosi verificato alcun effetto novativo, ex art. 1230 c.c., in seguito al raggiungimento dell’accordo transattivo, nemmeno integralmente onorato dalla odierna società opponente.

 

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