Legge 132/2015
Le modifiche sotto riportate riguardano una sostanziale riformulazione delle tempistiche di procedura, infatti sono espressamente volte ad una semplificazione del procedimento, al fine di snellire alcuni passggi.
A tal proposito, infatti, l’art. 555 c.p.c., che disciplina la “forma” del pignoramento non ha subito alcuna variazione e pertanto esso continua ad eseguirsi mediante notifica al debitore. Analogamente, i requisiti per arrivare al pignoramento immobiliare non hanno subito alcuna modifica.
I termini hanno subito delle variazioni e sono stati così riformulati:
- Giorni 45 validità dell’atto di precetto per procedere all’esecuzione;
- Giorni 30 dalla data di restituzione al creditore del verbale o atto di pignoramento, titolo esecutivo e precetto presso Unep di competenza per procedere all’iscrizione al ruolo e al deposito dell’Istanza di vendita (con contestuale deposito della nota di trascrizione dell’atto presso la Conservatoria)
- Giorni 60 per il deposito dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile, effettuate nei 20 anni anteriori alla trascrizione del pignoramento (mentre rimane invariata la possibilità che tale documentazione possa essere sostituita da un equivalente certificato notarile che attesti le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari (567 co. 2 c.p.c.).
Gli ultimi adempimenti citati sono da effettuare in via telematica, previo acquisto di contributo unificato del valore di € 278,00 (oltre i 27,00 per i diritti in bollo) e corredanto di titolo, precetto e pignoramento di dichiarazione di conformità come disposto dall’art. 16 undecies comma 2 del DL 179/12.
Legge n. 119/2016
Il secondo comma dell’art. 615 c.p.c., ha subito delle modifiche per ciò che concerne la forma dell’opposizione. Esso stabilisce che “nell’esecuzione per espropriazione, l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo essere stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli artt. 530, 552, 569″ del bene pignorato.
Unica eccezione prevista, qualora l’opposizione “sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile”.
Dal testo del nuovo art. 615 c.p.c. discende quindi la modifica del contenuto dell’atto di pignoramento che deve dare atto della nuova preclusione che andrà ad aggiungersi a quanto “avvertito” in relazione all’art. 495 c.p.c.
Infatti ai sensi dell’articolo 495, si può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria la relativa istanza (unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento), prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569 , dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.
Dott.ssa Tiziana Carmeci
Avv. Danilo Costa