Com’è ben noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un’impugnazione dell’ingiunzione di pagamento bensì un ordinario giudizio di merito il cui fine è verificare la fondatezza dei fatti costitutivi del credito preteso (Cass. 15026/2015; Trib. Palermo sez. III 09.12.2013). Secondo costante Giurisprudenza, ove l’opponente lamenti il grave inadempimento contrattuale del creditore opposto, in virtu’ dei principi generali vigenti in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri probatori “il creditore-opposto- sarà tenuto a provare l’esistenza della fonte negoziale o legale del suo diritto e la scadenza del termine per l’adempimento gravando su parte opponente l’onere di provare il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell’altrui pretesa ovvero l’avvenuto adempimento” (Cass. 9439/08; Cass. 15677/09; Cass. 3373/2010; Trib.Salerno4468/2015). Da ciò deriva che, solo se l’attore-opponente avrà provato il fatto costitutivo dell’inadempimento eccepito, il convenuto-opposto avrà l’onere di provare di essere immune da colpa.
Al di fuori di tale ipotesi, l’inversione probatoria sì come predicata dalla Suprema Corte nella citata sentenza, sarà da sola idonea a fondare il credito preteso ed ingiunto dal creditore opposto (Cass. S.U. n. 13533/2001).
Dott.ssa Agnese Somma