L’art. 1, comma 20, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012 (cd. Legge di stabilità 2013), ha introdotto delle importanti novità, in materia di pignoramenti presso terzi, attraverso la modifica degli articoli 548 e 549 del codice di procedura civile.
Preliminarmente occorre sottolineare che, in virtù della nuova disciplina, è stato introdotto l’obbligo, a carico del creditore procedente, di inserire, nell’atto di pignoramento ex art. 543 c.p.c., il proprio indirizzo di posta certificata pec e di indicare al terzo l’alternativa della Pec in luogo della raccomandata, per rendere entro dieci giorni la dichiarazione (quando il pignoramento non riguardi i crediti dell’articolo 545, commi 3 e 4 c.p.c.).
Le novità più importanti, tuttavia, attengono alle conseguenze della mancata dichiarazione o comparizione all’udienza del terzo e si auspica che le stesse possano ridurre la mole di giudizi di accertamento ex art. 549 c.p.c.
Nello specifico, il nuovo art. 548 c.p.c., rubricato “Mancata dichiarazione del terzo”, prevede che, nell’ipotesi in cui il pignoramento riguardi somme derivanti da rapporto di lavoro, quando il terzo non compaia all’udienza stabilita, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, deve esser considerato non contestato, ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, e che il giudice debba procedere all’assegnazione o vendita delle cose del terzo, a norma dell’articolo 552 c.p.c, o all’assegnazione del credito, a norma dell’articolo 553 c.p.c.
Invece, per i pignoramenti non riguardanti crediti di lavoro, quando all’udienza il creditore dichiari di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, deve fissare un’udienza successiva. Tale ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Nell’ipotesi in cui questi non compaia alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, deve considerarsi come non contestato e il Giudice procederà come sopra.
A questo punto il terzo potrà impugnare l’ordinanza di assegnazione dei crediti, mediante l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’articolo 617, Codice di procedura civile, ma soltanto se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notifica, caso fortuito o forza maggiore.
Per quanto concerne, invece, le ipotesi di contestazioni sulla dichiarazione del terzo, il nuovo art. 549 c.p.c., prevede che queste vengano risolte, dal Giudice dell’esecuzione, compiuti i necessari accertamenti, col più duttile mezzo dell’ordinanza, anziché con sentenza, compiuti i necessari accertamenti. E tale ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, dunque senza bisogno di dar termini alle parti per la prosecuzione del processo esecutivo, come da norma abrogata. L’ordinanza è impugnabile soltanto nelle forme e nei termini dell’opposizione agli atti esecutivi di cui al citato articolo 617, Codice di procedura civile.
Tali innovazioni vanno applicate, a norma del comma 21 della legge di stabilità, nei procedimenti di espropriazione presso terzi iniziati successivamente all’entrata in vigore della legge stessa e, pertanto, a tutte le esecuzioni presso terzi promosse a partire dal 1° gennaio 2013.