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La nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense definitivamente approvata in terza lettura dal Senato in data 21 dicembre 2012, prevede tra le molteplici novità, in conformità con quanto previsto per gli altri professionisti (art. n.7 del D.p.R. 7 agosto 2012 n.137), la c.d. “Formazione continua” dell’Avvocato ossia quest’ultimo ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, e di contribuire al migliore esercizio della professione nell’interesse dei clienti e dell’amministrazione della giustizia.
La vera novità introdotta con l’articolo 11 della nuova disciplina della professione forense è il definitivo superamento dell’attuale sistema dei crediti formativi, delegando altresì il CNF al fine di stabilire le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l’organizzazione dell’attività di aggiornamento a cura degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi. […]
Restano esonerati dall’obbligo di “formazione continua” gli avvocati sospesi dall’esercizio professionale per il periodo del loro mandato (e più precisamente ai sensi dell’articolo 20 comma 1: l’avvocato eletto Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati; l’avvocato nominato Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato; l’avvocato eletto presidente di giunta regionale e presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano; l’avvocato membro della Corte costituzionale o del Consiglio superiore della magistratura; l’avvocato eletto presidente di provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di comune con più di 500.000 abitanti), gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all’albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età, i componenti di organi con funzioni legislative, i componenti del Parlamento europeo ed infine i docenti e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.
La nuova riforma pertanto sancisce, a pochi anni dal suo ingresso, il fallimento del sistema dei crediti formativi, aprendo nuovi scenari in ambito di formazione professionale forense con prospettive più moderne, più innovative e probabilmente più efficaci per i professionisti.
Avv. Alessandro Foti