Con la sopravvenienza del 30 giugno 2014, in tutti i procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, di competenza del Tribunale, il deposito di atti processuali e documenti dei difensori delle parti gia’ costituite sara’ effettuato esclusivamente in modo telematico.
Analogamente si procedera’ per il deposito degli atti e dei documenti provenienti dai soggetti nominati o delegati dall’Autorità giudiziaria.
La c.d. Legge di stabilità 2013, modificando il D.L. nr.179 del 18.10.12 (Decreto crescita 2.0) ha impresso,quindi, una forte accelerazione al processo di dematerializzazione ed all’introduzione della telematica nel processo civile prescrivendo il ricorso a tale mezzo per tutti gli atti dei difensori , del ctu, ausiliari, e simili.
Come si nota, la modalita’ telematica viene prescritta – altresi’ – per la produzione documentale degli atti di parte inerente al decreto monitorio telematico. Con l’introduzione dell’art.16 bis, 4 comma,infatti, viene sancita letteralmente, limitatamente ai procedimenti monitori, l’obbligo di deposito “telematico degli atti di parte, documenti e provvedimenti.
La novita’ , si ribadisce, non riguarda la fase di eventuale opposizione al decreto per la quale, tranne quanto prescritto per gli atti dei difensori, continuera’ ad applicarsi la normale procedura con deposito degli atti in cartaceo.
In caso di malfunzionamenti del sistema informatico e,quindi, di oggettive circostanze emergenziali, e’ prevista la possibilità di derogare alla procedura telematica previa autorizzazione del Presidente del Tribunale che consentira’ il deposito cartaceo.
Art. 16 – Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali –
1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.
2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione.
3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario.
4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I, del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il presidente del tribunale può autorizzare il deposito di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. Resta ferma l’applicazione della disposizione di cui al comma 1 al giudizio di opposizione al decreto d’ingiunzione.
5. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell’ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando i tribunali nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine previsto dai commi da 1 a 4.
6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione. I decreti previsti dal presente comma sono adottati sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell’ordine degli avvocati interessati.
7. Il deposito di cui ai commi da 1 a 4 si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia.
8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.
9. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.