L’art. 2853 c.c. trova applicazione anche nell’ipotesi in cui le iscrizioni ipotecarie, contro lo stesso debitore e sui medesimi beni, siano chieste contemporaneamente dalla stessa persona, che agisce per conto di piu’ creditori
Tribunale di Paternò sentenza del 5.12.2013
Com’è noto ai sensi dell’art. 2852 “l’ipoteca prende grado dal momento della sua iscrizione ”, che stabilisce l’ordine di preferenza tra più creditori ipotecari, infatti, come è stato, autorevolmente sostenuto, costituisce in sostanza: “ una modalità della prelazione, e cioè il modo con cui questa si atteggia rispetto agli altri crediti ipotecari ”(Rubino).
Può accadere, tuttavia, che più persone presentino contemporaneamente la nota “ per ottenere iscrizione contro la stessa persona o sugli stessi immobili ”. Tale conflitto viene risolto dall’art. 2853 c.c., nel senso che le “ iscrizioni sono eseguite sotto lo stesso numero, e di ciò si fa menzione nella ricevuta spedita dal Conservatore a ciascuno dei richiedenti ”.
Cosa fare invece nel caso in cui a presentare contemporaneamente la nota per ottenere l’iscrizione ipotecaria contro la stessa persona e sugli stessi beni non siano più persone ma una sola persona che agisca per conto di più creditori? In tal caso trova o non trova applicazione l’art. 2853 c.c. ? Il Conservatore dovrà attribuire alle formalità ipotecarie presentate contemporaneamente numeri di ordine diverso o stesso numero d’ordine e dunque pari grado? A tali quesiti il Tribunale di Paternò ha dato risposta: con sentenza del 5/12/2013 il giudice ha statuito che “ il disposto di cui all’art. 2853 c.c. trova applicazione anche nell’ipotesi in cui le iscrizioni (contro il medesimo debitore e sugli stessi immobili) siano chieste contemporaneamente (non da più persone) ma dalla stessa persona, che agisca, per contro di più creditori differenti ”. Nulla osta, infatti, all’interpretazione estensiva o analogica dell’art. 2853 c.c. non costituendo lo stesso “ius singolare” così come ha già avuto modo di constatare e argomentare il Tribunale di Bologna con sentenza del 5/5/2005.
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