Il Tribunale di Palermo, sezione Misure di prevenzione, con provvedimento del 25 Maggio 2016 si è espresso sulla spinosa questione relativa alla prova della sussistenza del requisito di buona fede in capo al creditore che abbia un privilegio immobiliare scritto su beni confiscati alla mafia, nel caso in cui il credito sia stato ceduto. La sentenza ha chiarito che il cessionario che abbia acquisito il credito successivamente alla trascrizione del provvedimento di sequestro, non può provare la sua buona fede. Pertanto, il credito in queste condizioni non è ammissibile in seno alla procedura sui beni confiscati alla mafia.