La confisca penale sui beni della mafia, estingue le ipoteche sull’immobile entrato a far parte del patrimonio dello Stato, e i diritti del terzo creditore cedono il passo all’interesse pubblico. Le Sezioni unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 10532, risolvono il contrasto che ha diviso la giurisprudenza e danno partita al vinta al ministero delle Finanze. Il principio affermato dalla Cassazione, è il risultato di un’attenta lettura della legge di Stabilità del 2013, interpretata «in un’ottica di saldatura» con il codice delle misure di repressione (D. Lgs. 159/2011). La legge di Stabilità, spiegano i giudici, ha innovato il controverso tema del rapporto tra procedimento esecutivo e misure di prevenzione patrimoniale, disegnato dall’articolo 2-ter della legge 575/1965, chiarendo che le azioni esecutive si “fermano” solo davanti al bene confiscato, mentre il semaforo rosso non vale per le procedure mobiliari e immobiliari pendenti durante la fase del sequestro e fino alla confisca definitiva. Continua a leggere..