La Fideiussione rientra nell’alveo delle garanzie semplici o personali e, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1936 c.c., si costituisce mediante la sottoscrizione di un contratto ove un soggetto -c.d. fideiussore- garantisce al creditore l’adempimento dell’obbligazione assunta dal debitore principale.
L’obbligazione fideiussoria si pone in rapporto di accessorietà rispetto all’obbligazione principale assunta dal debitore ed alla validità di questa rimane subordinata -art. 1939 c.c.-