Il decreto legge del Governo inserisce nell’articolo 645 del Codice di procedura civile la regola che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’anticipazione deve essere disposta fissando udienza per la comparizione delle parti non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire. Questa garanzia di accelerazione serve anche a consentire al giudice di decidere presto sull’esecuzione provvisoria del decreto. Il decreto legge infatti riforma l’articolo 648 del Codice di procedura civile e stabilisce che il giudice deve valutare già alla prima udienza se l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione oppure se vi siano somme non contestate e l’opposizione non sia proposta per vizi procedurali; in queste ipotesi il giudice può concedere l’esecuzione provvisoria e così consentire subito al creditore, anche in pendenza del giudizio di opposizione, di procedere ove necessario a esecuzione forzata. Queste norme si applicano per i decreti ingiuntivi notificati dopo l’entrata in vigore del decreto “del fare”, sabato 22 giugno 2013.