Com’è noto, ogni avvocato iscritto all’Albo, in virtu’ di quanto disposto dalla legge n.53/1994, può provvedere alla notifica degli atti giudiziari servendosi del proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
Il Codice dell’Amministrazione digitale –D.lgs n. 82/2005– individua tre tipologie di atti notificabili a mezzo P.e.c. ossia, il documento informatico “nativo”, il duplicato informatico e la copia informatica di documento analogico.