Il fondo patrimoniale, determina un vincolo di utilizzabilità dei beni in esso conferiti a pieno vantaggio delle esigenze future della famiglia.
Come disciplinato dall’art. 167 c.c., difatti, il legislatore conferisce la possibilità ai coniugi, singolarmente o in coppia, o ad un terzo, di destinare determinati beni immobili, mobili registrati o titoli di credito al fine di far fronte ai bisogni della famiglia. Tale vincolo limita da un lato la capacità decisionale dei coniugi, ad esempio in tema di alienazioni, art. 169 c.c., dall’altro limita l’aggredibilità dei beni da parte dei creditori, per debiti che il creditore conosceva essere estranei ai bisogni della famiglia, art. 170 c.c..
La costituzione di fondo patrimoniale, è innegabile quindi, in astratto rappresenta un pregiudizio a carico delle pretese creditorie, le quali avranno maggiori difficoltà ad essere soddisfatte.
A tutela delle proprie pretese, il creditore, qualora via siano i presupposti, può procedere all’azione revocatoria di fondo patrimoniale ai sensi dell’art. 2901 c.c..
I presupposti per azionare tale tutela, sono: – l’esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore disponente; – l’effettività del danno, intesa come lesione della garanzia patrimoniale a seguito dell’atto dispositivo del debitore; – consilium fraudis e scientia damni, consistenti nella consapevolezza, da parte del debitore, che la costituzione del fondo patrimoniale venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori.
Continua a leggere..