L’imposta di registro per i decreti ingiuntivi su fatture soggette ad IVA è disciplinata dall’art. 40, co. 1, e dalla Nota II dell’art. 8 Tariffa-Parte Prima del D.P.R. 131/1986, che sanciscono il principio generale di alternatività tra IVA e Registro “per gli atti relativi a cessione di beni e prestazioni di servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto”. Ne deriva che per i decreti ingiuntivi in questione deve applicarsi l’imposta di registro in misura fissa (€ 200,00) e non l’imposta proporzionale nella misura del 3% (sul punto ha avuto modo di pronunciarsi, anche di recente, la giurisprudenza di legittimità: Cass. Civ. – Sez. V – Sent. 20/04/2007 n. 9390 rv. 598191, Cass. Civ. – Sez VI – Ord. 19/06/2014 n. 14000 rv. 631538, Cass. Civ. – Sez. V – Sent. 21/02/2003 n. 2696).