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Scatta da oggi il raddoppio del contributo unificato sulle impugnazioni bocciate dal giudice.
E’ quanto ha previsto la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 il cui articolo 1, comma 17 ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) inserendo all’articolo 13, dopo il comma 1-ter, il seguente comma:
“1-quater. Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.”