Com’è noto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2847c.c.“L’iscrizione dell’ipoteca conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L’effetto cessa se l’iscrizione non è rinnovata prima che scada detto termine” da ciò deriva il diritto del creditore di procedere, ai sensi dell’art. 2848c.c., ad una nuova iscrizione ipotecaria con un nuovo grado.