Con l’ordinanza in esame, il Tribunale di Catania si è pronunciato in merito alla successione del debitore in corso di pignoramento e costituzione volontaria dell’erede con accettazione tacita. Pronunciandosi sul suddetto caso, il Tribunale entra nel merito del dibattito relativo al valore giuridico da attribuire alla costituzione in prosecuzione dell’erede nel procedimento di esecuzione senza che sia mai stata esplicitamente accettata o rinunciata l’eredità. L’organo giudicante, oltre a porre l’accento sull’art. 485 C.C. con cui “Il chiamato all’eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi. Trascorso tale termine senza che l’inventario sia stato compiuto, il chiamato all’eredità è considerato erede puro e semplice. Compiuto l’inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell’articolo 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell’inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all’eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice”, pone l’accento sulla Sentenza resa dalla Suprema Corte del 02.09.2003 n. 12780 che statuisce ” In caso di decesso della parte costituita in giudizio, la costituzione volontaria, per la prosecuzione dello stesso, da parte della vedova, in assenza di spendita della qualità di eredità, può costituire, in relazione all’oggetto del giudizio e alle altre circostanze processuali, accettazione tacita dell’eredità ai sensi degli artt. 474 e 476 c.c.” CFR anche C. Appello di Napoli del 31.03.2009 e C. Appello di Messina del 07.07.2008. Viene a consolidarsi ulteriormente quindi, un orientamento già predominante in altre Corti d’Appello le cui sorti si definiscono inoltre sotto il profilo pubblicitario come la trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità presso le Conservatorie dei RR.II. competenti. (Proc. Esec. n. :324/89 + 641/91+ 853/2010 Tribunale di Catania Ordinanza del 06 Agosto 2013 Dott.ssa Montineri)
Avv. Luca Saglimbene