Com’è ben noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un’impugnazione dell’ingiunzione di pagamento bensì un ordinario giudizio di merito il cui fine è verificare la fondatezza dei fatti costitutivi del credito preteso (Cass. 15026/2015; Trib. Palermo sez. III 09.12.2013). Secondo costante Giurisprudenza, ove l’opponente lamenti il grave inadempimento contrattuale del creditore opposto, in virtu’ dei principi generali vigenti in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri probatori “il creditore-opposto- sarà tenuto a provare l’esistenza della fonte negoziale o legale del suo diritto e la scadenza del termine per l’adempimento gravando su parte opponente l’onere di provare il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell’altrui pretesa ovvero l’avvenuto adempimento” (Cass. 9439/08; Cass. 15677/09; Cass. 3373/2010; Trib.Salerno4468/2015).Continua a leggere..