Continua l’impegno di SLC Avvocati nel settore dei trasporti con l’intervista al Corriere della Sera degli Avvocati Alessandro Foti e Riccardo Zerbo:
L’art. 6 ter D.lgs. 286/05 prevede che il “sub- vettore non può a sua volta affidare ad un altro vettore lo svolgimento della prestazione di trasporto”. Violata la disposizione, il contratto tra primo e secondo sub-vettore è nullo.