Ultimissima sentenza in materia di interessi di mora ai sensi dell’art. 2855

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Ipoteca – Iscrizione e rinnovazione – Iscrizione ipotecaria di un credito per capitale – Collocazione nello stesso grado anche del credito per interessi – Estensione del privilegio ipotecario alle condizioni di cui all’art. 2855, commi 2 e 3, c.c. – Limitazione agli interessi corrispettivi – Esclusione degli interessi moratori – Fondamento

Autorità: Cassazione civile sez. III
Data: 24 ottobre 2011
Numero: n. 21998
Parti: Banca di Credito cooperativo di Carugate C. Banca pop. Verona
Fonti: Giust. civ. Mass. 2011, 10, 1502

CLASSIFICAZIONE
IPOTECA – Iscrizione e rinnovazione
In caso di iscrizione di ipoteca per un capitale, l’estensione del privilegio ipotecario agli interessi, secondo le condizioni indicate dall’art. 2855, commi 2 e 3, c.c., è limitata ai soli interessi corrispettivi, con conseguente esclusione di quelli moratori, dovendosi ritenere l’espressione «capitale che produce interessi» circoscritto ai soli interessi che costituiscono remunerazione del capitale medesimo, senza che, neppure in via analogica, possano ritenersi in essi inclusi quegli interessi che trovano il loro presupposto nel ritardo imputabile al debitore.